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La filastrocca del titolo dovrebbe già rendere in merito al tono un po’ provocatorio legato all’argomento “latte”. Vediamo insieme perché.
Il latte: denominazione legale
Direttamente dalla parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM) possiamo leggere quanto segue:
Latte e prodotti lattiero-caseari
1. Il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.
La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata:
a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV;
b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.
3. La denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.
4. Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all’origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.
Mistero risolto!
Già, se avete letto con attenzione è chiaro che tutte le bevande simili al latte per aspetto e/o nutrienti non andrebbero chiamate in tal modo. Infatti, solo quello derivante dalla mungitura dell’animale può essere chiamato latte.
Da sottolineare, inoltre, che tale precisazione era già presente in documenti risalenti al decreto n.994/1929 nel quale si dichiarava quanto segue:
“Per “latte alimentare” deve intendersi il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e di nutrizione. Con la sola parola “latte” deve intendersi il latte proveniente dalla vacca. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l’animale che lo fornisce, così per esempio “latte di capra”, “latte di asina”, ecc.”
Tuttavia, per anni (e talvolta ancora oggi un pò per “abitudine”) si è abusato di questa terminologia in maniera errata, creando non poca confusione.
La sentenza definitiva
A chiarire ulteriormente e definitivamente la questione ci ha pensato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea; il 14 Giugno 2017 essa ha dichiarato con una sentenza quanto segue:
“I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «iogurt», che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale. Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. Esiste, tuttavia, un elenco di eccezioni.”
L’eccezione alla regola
Nell’allegato I della “Decisione 2010/791/UE” si può leggere, infatti, che “Le denominazioni dei prodotti devono essere riportate nel suddetto elenco così come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione, in modo da renderle utilizzabili in tutti gli Stati membri”.
Perciò, per motivi di tradizione restano validi e legalmente riconosciuti solamente i seguenti termini:
– Latte di mandorla
– Burro di cacao
– Latte di cocco
Quindi, no ai “latti” vegetali?
Va detto che nella gran parte dei casi la sostituzione totale o parziale del latte con delle bevande alternative è una decisione priva di indicazioni specialistiche presa in autonomia dai pazienti. Perché? Perché “il latte fa venire mal di pancia, il latte non si digerisce bene, il latte fa venire i tumori”, e così via (e in certi casi anche per motivi etici).
Questo tipo di atteggiamento è da evitare perché la privazione del latte senza una reale intolleranza o problematica digestiva non ha un razionale scientifico né salutistico (ribadendo che il discorso è diverso se la motivazione è etica).
Ma allora vi chiederete se le bevande alternative siano, all’opposto, da escludere o dannose. La risposta, anche questa volta, è NO ma DIPENDE!
Per capire il perché di questa affermazione facciamo una breve carrellata di questi alimenti.
Bevanda di soia o soy drink
Composizione media per 100 ml:
Proteine: 2-3 g rispetto alle 3,0-3,5 del latte vaccino
Lipidi: 2 g, circa pari al latte vaccino parzialmente scremato (1,5 g)
Glucidi: variabili da 0,8 g a 4,5 g a seconda del quantitativo di zucchero aggiunto; per il latte vaccino sono in media 5 g.
Kcal: circa 30-40 kcal, lievemente inferiori a quelle del latte vaccino se la bevanda è senza o a ridotto contenuto di zuccheri.
Aggiunte: tendenzialmente arricchito con calcio con quantità pari a quelle contenute nel latte vaccino (120-150 mg) e talvolta anche con vitamine (es.D, B12).
Gusto: quasi sempre aromatizzato con alghe o aromi naturali che forniscono un retrogusto dolce e vanigliato; possibile anche trovarlo al gusto cacao ad esempio.
Verdetto: promosso. Indispensabile per i vegani e vegetariani stretti, valida alternativa per gli intolleranti veri al latte vaccino o per chi ne ama il gusto e vuole variare all’interno delle proprie fonti proteiche e di calcio. Fondamentale quest’ultima aggiunta per completarne il profilo.
Attenzione: badate sempre alla qualità della soia usata per il prodotto prima dell’acquisto. Essa dovrebbe essere sempre biologica e italiana o con valide certificazioni di assenza di OGM.
Bevanda di riso
Composizione media per 100 ml:
Proteine: 0 g
Lipidi: 1-1,5 g
Glucidi: circa 10 g ogni 100 ml ma fino a 15 g
Kcal: circa 70
Aggiunte: come per bevanda di soia
Gusto: morbido, meno “aromatico” e vanigliato rispetto alla bevanda di soia.
Verdetto: bocciata. Non è una valida alternativa al latte vaccino; non contiene proteine ed è praticamente l’equivalente di un succo di frutta o poco più se sono presenti le aggiunte di calcio e/o vitamine. Adatto eventualmente per diete ipoproteiche, preparazioni in cucina e come bevande reintegrante dopo un’attività sportiva intensa.
Bevanda di avena
Composizione media per 100 ml:
Proteine: inferiori al grammo per 100 ml
Lipidi: circ 2 g
Glucidi: circa 6-7 g
Kcal: 40
Aggiunte: possibili come su.
Gusto: dolce
Verdetto: bocciata. Nonostante l’avena sia rinomata per le sue proprietà legate ad alto contenuto proteico, il basso indice glicemico e il buon contenuto di fibre, la bevanda derivante non ne trae benefici. Buona per preparazioni di dolci o creme.
Bevanda/latte di cocco
Composizione media per 100 ml:
Proteine: 0 g
Lipidi: circa 1 g
Glucidi: circa 2,5 g
Kcal: circa 2o
Aggiunte: come le altre ma non sempre presenti.
Gusto: per gli amanti del cocco è assolutamente da provare!
Verdetto: bocciata anch’essa se intesa come alternativa al latte. Ne esiste una variante più densa e grassa (latte o crema di cocco propriamente detto), molto simile alla panna da cucina anche per valori nutrizionali (15-16 g di lipidi per 100 g), che si presta in maniera esemplare alla preparazione di piatti dolci o salati con una nota orientale.
Bevanda/latte di mandorla
Composizione media per 100 ml:
Proteine: 0,5 g
Lipidi: circa 1,5 g
Glucidi: 2-2,5 g
Kcal: 25 circa
Gusto: dolce.
Aggiunte: come le altre bevande.
Verdetto: bocciata. Buona e dissetante, utilizzabile per ricette dolci o salate.
Bevanda di nocciola
Composizione media per 100 ml:
Proteine: 0 g
Lipidi: 1,5-2,0 g
Glucidi: 3-4 g
Kcal: 30
Aggiunte: più rare rispetto alle altre bevande viste su.
Gusto: sa proprio di nocciola! Quasi un “latte al cacao”.
Verdetto: bocciata. Buona per una merenda alternativa una tantum o dopo l’attività sportiva ma poco nutriente per il resto.
In conclusione
Al di là della lunga premessa “legislativa”, il concetto che deve rimanere è il seguente: di latte ce n’è solo uno ed è vaccino o proveniente da altre specie animali. Le altre sono bevande che possono essere utilizzate come alternative una tantum ma non sostituiscono il latte in termini di proprietà nutrizionali. L’unica eccezione è la bevanda di soia, salvo fatto per eventuali controindicazioni mediche all’utilizzo di soia e derivati. Pertanto, per intolleranti al lattosio che non amano il latte delattosato, per chi non ama il latte in generale e per chi lo evita per scelte etiche si rimanda alla bevanda di soia. Per tutti gli altri provare gusti nuovi è sempre ben accetto ma scegliete bene le vostre bevande per colazione e spuntini leggendo sempre le etichette nutrizionali!
Buon bicchiere di latte…o di bevanda!
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Fonti:
– https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF
– https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170063it.pdf
– http://www.ispettorisanitari.it/AREA_PROFESSIONALE/Sunto%20Vigilanza%20daquino/rd99429.htm
– https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:336:0055:0059:IT:PDF
– https://www.alimentinutrizione.it/tabelle-nutrizionali/ricerca-per-alimento